STATUTO ENTE ASSOCIATIVO

Art. l - Denominazione
Ai sensi degli artt. 36 e segg. del codice civile è costituita l'Associazione "CERTE NOTE", in seguito chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione è apartitica e aconfessionale e senza scopo di lucro.

Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Milano, Via Gaetano Strambio n. 19.
Il trasferimento della sede principale in altra città deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo può inoltre istituire sedi operative o sezioni staccate anche in altre città.

Art. 3 - Durata
L'Associazione avrà durata sino al 31 dicembre 2050. Questo termine potrà essere prorogato dalla Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

Art. 4 - Scopi
L'associazione ha lo scopo di diffondere la cultura musicale e artistica in ogni forma, la partecipazione a manifestazioni musicali, l'organizzazione di conferenze, di concerti e saggi, promozioni, iniziative nel campo artistico con particolare riferimento a quello musicale.

Art. 5 - Attività
L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività e in particolare:

- organizzare conferenze, concerti, dibattiti e seminari; nonché ogni altra iniziativa che sarà ritenuta dagli Organi dell'Associazione attinente agli scopi e finalità primarie dell'Associazione;

- collaborare con altre Associazioni operanti nello stesso settore e aventi le medesime e/o complementari finalità a livello italiano e internazionale;

- produrre ricerche, materiali divulgativi, pubblicazioni, anche periodiche, con espressa esclusione dei quotidiani;

- svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti e degli audiovisivi in genere e a quello degli articoli accessori alla pubblicità, con espressa esclusione della pubblicazione di quotidiani;

- partecipare ad Associazioni, Enti e istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi associativi.

Art. 6 - Associati
L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- associati fondatori: persone o enti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente Statuto;

- associati ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

- associati onorari: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell'Associazione. La quota (o il contributo associativo) non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 7 - Criteri di ammissione e esclusione
Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data nella quale il Presidente concede il proprio benestare con presa d'atto del Consiglio direttivo, che deve deliberare l'iscrizione nel registro degli associati.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;

- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;

- per decesso;

- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

- per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Presidente e con presa d'atto da parte del Consiglio direttivo e comunicate al richiedente o all'associato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata, La decisione è inappellabile.

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Gli associati espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei probiviri se previsto, o all'Assemblea.

Art. 8 - Diritti e obblighi
I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versato contestualmente al consenso all'ammissione da parte del Presidente.

Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare;

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

-ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché all'eventuale regolamento interno adottato;

- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell' Associazione.

Art. 9 - Patrimonio
Il patrimonio è costituito da:

- beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell' Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

-da eventuali erogazioni, oblazioni, devoluzioni, donazioni o liberalità di persone, istituzioni pubbliche o private, Associazioni, Fondazioni che, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, desiderino contribuire alle attività della stessa nonché da tutti i proventi che potessero derivarle dalla diffusione delle opere prodotte in attuazione del proprio oggetto sociale ivi compresi eventuali diritti d'autore, diritti di pubblicazione o della proprietà delle opere dell'ingegno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali (o contributi associativi);

- dal ricavato derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 - Bilancio
L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio quello consuntivo.

Il bilancio preventivo consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11 - Organi
Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea degli associati;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei revisori;

- il Collegio dei probiviri.

Art. 12 - Assemblea
L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Comitato Direttivo;

- approvare il regolamento interno;

- approvare il programma e il preventivo economico per l'anno successivo;

- approvare la relazione di attività e il rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’anno precedente;

- eleggere il Collegio dei revisori (se previsto);

- eleggere il Collegio dei probiviri (se previsto).

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale finale.

Non è ammesso il voto per corrispondenza, mentre è consentito il voto per delega rilasciata solo agli associati.

Art. 13 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri (maggioranza più uno in caso di numero pari) e delibera con la maggioranza dei presenti (maggioranza più uno in caso di numero pari) I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza degli associati.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno ed è convocato da :

- il Presidente;

- almeno uno dei componenti, su richiesta motivata.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- eleggere il Presidente dell'Associazione;

- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

- elaborare il bilancio consuntivo e il programma di attività da realizzare;

- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di associati.

Art. 14 - Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica 3 (tre) anni, è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti ed ha il potere di firma.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali nonché richiedere finanziamenti solo con il benestare scritto di almeno un altro membro del Consiglio direttivo.

Conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 15 - Collegio dei revisori
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 16 - Collegio dei probiviri
L'assemblea può eleggere un Collegio dei probiviri composto da 3 (tre) associati eletti in Assemblea. Dura in carica 3 (tre) anni. Decide insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 17 - Modifica Statuto e scioglimento
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e 11 voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento, il patrimonio e la liquidità residua sarà devoluto ad Associazioni, Fondazioni od Enti senza finalità di lucro aventi scopi affini che saranno designati dall'Assemblea stessa salvo eventuale altra destinazione imposta dalla legge. È escluso ogni riparto di attività tra gli associati.

Art- 18 - Cariche associative
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli associati compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.